Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale ELMO
Premessa
Il Consorzio EL.MO. – Elettrificazione della Mobilità, del cui statuto questa premessa costituisce parte integrante, nasce come espressione della volontà dei docenti e ricercatori universitari afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare “Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32) che svolgono la propria attività di ricerca nell’ambito della mobilità elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed elettronici al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi di trasporto operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale, con l’obiettivo di promuovere la formazione, l’utilizzo sinergico delle conoscenze, delle competenze e delle risorse, e di favorire il trasferimento tecnologico.
È costituito il Consorzio Interuniversitario Nazionale denominato “EL.MO. – ELETTRIFICAZIONE DELLA MOBILITA’ ” (nel seguito Consorzio), ai sensi e agli effetti dell’art. 91 del D.P.R. n. 382/80, come modificato dagli artt. 12 e 13 della Legge 705/85.
Il Consorzio ha sede legale presso l’ “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE”, ossia in Roma Via Ostiense, n. 159.
Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al successivo art. 4. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia un’espressa autorizzazione da parte dei consorziati.
“ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA”;
“UNIVERSITA’ DI PISA”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE”;
“POLITECNICO DI TORINO”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA”;
“POLITECNICO DI MILANO”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II”;
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE”
“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA”
oltre ad ogni altra Università italiana che ne faccia domanda, previa approvazione del Consiglio Direttivo, motivata sulla base della coerenza delle attività di ricerca in essere presso l’Università richiedente con quelle del Consorzio.
Le Università sono consorziate pariteticamente e ognuna ha diritto a un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.
Le Università consorziate sono tenute al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile. Tutte le Università consorziate sono tenute all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio.
Le Università consorziate non potranno essere gravate da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.
Le Università consorziate, in caso di perdite di gestione, anche nell’ipotesi di scioglimento del Consorzio, rispondono esclusivamente nei limiti di quanto versato nel fondo consortile a titolo di quota di adesione.
Il Consorzio ha come finalità:
a) la promozione e lo sviluppo di studi, ricerche e iniziative di alta formazione nel campo della mobilità elettrica, intesa come insieme delle tecnologie che prevedono l’applicazione di dispositivi elettrici ed elettronici al fine di incrementare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dei sistemi di trasporto operanti in ambito terrestre, navale e aerospaziale;
b) favorire il trasferimento tecnologico degli esiti delle attività di cui al precedente punto a).
c) fornire supporto a organi di governo europei, nazionali, locali nei processi di pianificazione e controllo in materia di mobilità sostenibile.
Il Consorzio non ha fini di lucro e, pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.
a) sviluppo di infrastrutture di ricarica;
b) powertrain per veicoli elettrici e ibridi;
c) efficientamento dei sistemi di propulsione elettrica e dei sistemi di bordo dei veicoli;
d) accumulo energetico;
e) architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile.
Il Consorzio, per l’espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale delle Università consorziate nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell’ordinamento di ciascuna Università consorziata, attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Per il conseguimento dei propri fini, il Consorzio può:
a) procedere alla costituzione di sezioni e di laboratori di ricerca presso le Università consorziate;
b) stipulare apposite convenzioni con Università e/o con organizzazioni ed enti pubblici e privati, che definiscano tutti gli aspetti operativi ed economici, e in generale tutti quelli derivanti dal rapporto posto in essere, in modo che non siano assunti impegni senza la relativa copertura finanziaria;
c) partecipare a progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
La partecipazione delle Università al fondo consortile è limitata alla quota di adesione.
Le Università sono esonerate da ogni altra contribuzione in denaro.
Ogni Università che, ai sensi dell’art. 2 entri a far parte del Consorzio, è parimenti tenuta al versamento di tale quota, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione di cui all’art. 2, comma 1, punto b).
La quota di adesione è fissata in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.
La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.
a) dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal MIUR, dall’Unione Europea, da altre amministrazioni statali e da organizzazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri;
b) di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con amministrazioni pubbliche, e con altre istituzioni o enti pubblici o privati;
c) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte.
Sono organi del Consorzio: a) il Consiglio Direttivo;
b) il Comitato Scientifico;
c) il Direttore;
d) la Giunta;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio.
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nominato dal Rettore prioritariamente tra i professori e i ricercatori universitari afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) “Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici” (ING-IND/32).
Ai Componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l’espletamento delle proprie funzioni. Il Consiglio Direttivo:
a) nella prima seduta, elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
b) delibera sull’istituzione o soppressione delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca di cui all’art. 4;
c) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche del Consorzio;
d) approva i Regolamenti di esecuzione di cui al successivo art. 17;
e) delibera sull’ammissione al Consorzio di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio;
f) delibera sull’esclusione di un consorziato in caso di grave inadempimento degli obblighi statutari;
g) delibera sulle modifiche di Statuto a maggioranza della metà più uno dei componenti;
h) delibera lo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei componenti;
i) può delegare talune delle proprie attribuzioni alla Giunta, prefissandone i termini e le modalità;
l) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in presenza o per via telematica, almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con la relazione sull’attività svolta.
Il Consiglio Direttivo in presenza è convocato dal Direttore mediante avviso inviato a ciascun socio, almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora. Il termine si riduce a 15 (quindici) giorni qualora il Consiglio Direttivo si riunisca per via telematica. La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno due terzi dei suoi membri, o per iniziativa del Direttore.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia stata accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta o relativa dei presenti in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art.17.
Il Comitato Scientifico è composto:
a) dal Direttore del Consorzio;
b) da esperti italiani o stranieri nel settore della mobilità elettrica nominati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità definite nel Regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 17, in numero non inferiore a tre e non superiore a sette.
Il Consiglio Direttivo individua il Coordinatore del Comitato Scientifico fra i membri del Comitato Scientifico. Il mandato dei componenti il Comitato Scientifico è triennale. I membri del Comitato Scientifico, con esclusione del Direttore del Consorzio, non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Coordinatore o, in caso di indisponibilità, dal Direttore del Consorzio.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato Scientifico si riunisce, in presenza o per via telematica, almeno una volta l’anno.
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, sovrintende alle attività e all’amministrazione del Consorzio stesso.
Il Direttore:
a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo e della Giunta;
b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta, salvo ratifica nella prima adunanza successiva dell’Organo;
c) adotta i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate dalla Giunta;
d) informa le Università consorziate circa i progetti del Consorzio di partecipazione a bandi finalizzati al finanziamento della ricerca.
La Giunta resta in carica per un triennio, ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
La Giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo.
Quest’ultimo può, eventualmente, attribuire potere deliberante per alcune funzioni. Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, la Giunta ha il compito di:
a) approvare contratti e convenzioni;
b) assumere obbligazioni e deliberare spese;
c) nominare i Responsabili di Sezione e di Laboratorio di ricerca di cui all’art.4;
d) approvare l’affidamento di incarichi e compiti alle Sezioni e ai Laboratori di ricerca;
e) assumere le delibere inerenti il personale di cui all’art. 14;
f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo con le annesse relazioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
g) predisporre i Regolamenti del Consorzio.
La Giunta può delegare al Direttore talune delle proprie attribuzioni; per quelle che derivano da deleghe del Consiglio Direttivo, tale possibilità deve essere esplicitamente prevista dallo stesso Consiglio Direttivo.
In sede di nomina il Consiglio Direttivo individua il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta contenente il programma delle attività scientifiche.
Il Consiglio Direttivo approva, entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta, comprensivo della relazione sulle attività svolte, e presentato dal Direttore.
Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono inviati alle Università consorziate.
Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione, mediante contratti a termine di personale, anche di cittadinanza straniera, di qualificazione scientifica, tecnica e amministrativa, secondo le norme del Regolamento di cui al precedente comma.
Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Consorzio non esiste obbligo da parte dei consorziati di collocare o assumere il personale del Consorzio.
È ammesso il recesso libero, senza penalità e in qualsiasi momento fermo restando l’inesigibilità delle quote versate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, indirizzata al Direttore del Consorzio, con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.
b) il Regolamento di amministrazione e contabilità;
c) il Regolamento del personale.
Il Consiglio Direttivo approva, inoltre, il Regolamento delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio, e altri Regolamenti ritenuti necessari per la disciplina di specifiche materie, predisposti dalla Giunta.